Pubblicità legale
Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il “tempo di affissione”.
L’art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 2010 [61], ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all’interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.
Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un’etichetta esplicativa del tipo “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”.
Le Amministrazioni sono tenute a descrivere il servizio di consultazione della pubblicità legale nell’ambito dell'”Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative Omogenee (IPA)” gestito da DigitPA, raggiungibile al link:www.indicepa.gov.it.
Tra l’altro, il sito dell’IPA, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 1 aprile 2008, consente infatti la pubblicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche ad esso accreditate, dei dati riguardanti servizi resi disponibili dalle Amministrazioni medesime.